Quando si deve acquistare un prodotto cosmetico, la prima cosa da fare è leggere attentamente l’etichetta che deve riportare le informazioni utili e veritiere per il consumatore, essendo quindi il primo strumento di sicurezza per un acquisto consapevole.
Informazioni obbligatorie per legge:
Le informazioni obbligatorie devono essere riportate direttamente sul contenitore e/o sull’imballaggio che lo contiene e sono:
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile;
- il contenuto nominale espresso in peso o in volume (obbligatoriamente in italiano), con possibili deroghe per i campioni gratuiti, per le mono dosi e per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml e gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi;
- la data entro cui il prodotto può essere utilizzato, se opportunamente conservato, entro cui continua a svolgere la sua funzione iniziale (data di durata minima); tale data è preceduta da un simbolo a forma di clessidra o dalla dicitura «Usare preferibilmente entro:». Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi, invece, deve essere riportata un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo aperto o dall’acronimo «PAO» (Period after opening). Sono oggetto di possibili deroghe i prodotti monodose, i prodotti confezionati in modo tale da evitare il contatto tra il cosmetico e l’ambiente circostante (es. aerosol) e i prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento;
- le precauzioni di impiego (necessariamente in italiano). In caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari per l’impiego, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio che indica una mano su libro aperto;
- il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico;
- il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE. È obbligatorio riportare «made in …»;
- la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
- l’elenco degli ingredienti, scritti secondo le denominazioni stabilite dall’UE
Informazioni aggiuntive che danno valore
Riteniamo queste ulteriori informazioni una dimostrazione di serietà e di tutela dovuta al consumatore, in quanto forniscono maggiori dettagli importanti sulla sicurezza del prodotto, non lasciando alla mera comunicazione orale o pubblicitaria che talvolta si tramuta in ingannevole.
Tra queste individuiamo le indicazioni dei test effettuati, che, a nostro giudizio, hanno importanza primaria per il consumatore. Oltre a garantire una maggiore attenzione dell’azienda produttrice, essendo i test un costo importante da affrontare, dimostra spesso l’alta qualità dei prodotti messi sul mercato, ma soprattutto tutelano in modo più completo il consumatore che potrà scegliere con consapevolezza reale cosa comprare a seconda delle proprie esigenze. Tra questi indichiamo il Nichel Tested, da non confondere con l’inesatto e fuorviante nichel free, il Dermatologicamente testato ed il Microbiologicamente testato.
Quindi solo dopo aver indicato quanto su descritto, l’azienda potrà aggiungere altre informazioni e comunicazioni per la propria personalizzazione, quali il codice a barre, l’indicazione dello smaltimento ecc…
Troppo spesso capita di fare acquisti di prodotti cosmetici, riferendosi al sentito dire, alle pubblicità fuorvianti e ad informazioni non del tutto veritiere utilizzate come slogan e basati sulla poca conoscenza delle persone sull’argomento, che così facendo rischiano di spendere i propri soldi per l’acquisto di cosmetici che non solo sono inadatti alla propria pelle, ma sono anche poco salutari.
Cos’è l’INCI e come leggerlo:
La normativa impone di inserire l’elenco degli ingredienti presenti nel prodotto (ingredients), in ordine decrescente di peso per quelli con presenza superiore all’1%. Quelli inferiori a tale percentuale possono essere inseriti invece senza un ordine ben preciso.
L’adozione del codice INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients) è stata introdotta il 1 gennaio 1997 dalla Commissione Europea, per fornire un’ulteriore tutela al consumatore. In questo modo si può sapere la composizione dei prodotti acquistati non solo in Italia, ma in qualsiasi Paese europeo, individuando l’eventuale presenza di sostanze alle quali è allergica.
La nomenclatura degli ingredienti può contenere:
termini in latino: (riferiti ai nomi botanici e a quelli di ingredienti presenti nella farmacopea) significa che sono state inserite senza alcuna modificazione chimica.
termini in inglese: identificano sostanze che sono frutto di sintesi chimica
numerazioni: nel caso dei coloranti si utilizzano le numerazioni secondo il Colour Index.
Da notare che nell’INCI non sono indicate le percentuali vicino ad ogni ingrediente, quindi non garantiscono le percentuali spesso utilizzate come claims pubblicitari dei singoli ingredienti e che spesso servono solo per “convincere” l’ignaro consumatore sulla qualità o sull’efficacia di un prodotto.
Talvolta queste informazioni non ufficiali, possono tramutarsi in messaggi ingannevoli ai danni del consumatore che viene fuorviato nella scelta di un prodotto rispetto ad un altro magari più efficace e performante.
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